COLPA MEDICA

colpa medica

Quando sussiste la colpa medica ?

La responsabilità contrattuale del medico (colpa medica) sussiste in caso di esistenza di un contratto fra medico (o struttura ospedaliera) e paziente. Nel caso di interventi (anche banali) che possano mettere in pericolo la vita del paziente, viene chiesto a quest’ultimo di firmare il cosiddetto consenso informato; si tratta di una dichiarazione liberatoria del paziente nei confronti del medico, nella quale si attesta che il paziente si ritiene avvertito del trattamento sanitario e delle conseguenze relative.
Sotto il profilo civilistico la responsabilità o colpa medica è disciplinata dall'art. 1218 e seguenti del codice civile e dall'articolo 2236 c.c., il quale sancisce che il professionista risponde per responsabilità medica, in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, solo in caso di dolo o colpa grave (anche se in realtà nella prassi giudiziaria avviene l’opposto e cioè, che venga richiesta al medico una diligenza superiore a quella ordinaria proprio in virtù dell’alto grado di specializzazione imposto a chi esercita la professione medica).
La Giurisprudenza, richiamando il disposto di cui all'articolo 2236 del codice civile in base al quale "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave" ha chiarito che in ambito medico, a prescindere dalla difficoltà dell'intervento, il sanitario ha l'obbligo di seguire il paziente anche in relazione a possibili eventi che possono verificarsi dopo l'operazione. Per questo deve prendere tutte le precauzioni del caso giacchè in caso di insuccesso sarà suo compito provare che le complicanze erano state determinate da eventi imprevisti e inevitabili. Concludendo che il medico risponde anche per colpa lieve. Corte di Cassazione (Sentenza n.20790/2009)
La colpa medica di natura contrattuale, sorge nel caso in cui il danno sia la conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente del medico. E’ necessario che la condotta illecita sia antecedente causale rispetto all'evento.
Quando si verifica un caso di colpa medica per prima cosa dovrà essere raccolta la documentazione clinica.
Sotto il profilo penale, la parte lesa può, entro 3 mesi dal fatto, presentare atto di querela.
L'azione penale non è indispensabile per ottenere il risarcimento, in quanto il relativo processo tende principalmente all'accertamento della penale responsabilità del sanitario, anche se è possibile richiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile.

In sede processuale il danneggiato ha l’onere di provare il danno ed il nesso di causalità con il comportamento del medico. E’ invece a carico del medico, al fine di andare esente da colpa medica, provare di aver agito con diligenza, prudenza e perizia.

 

 

Approfondimenti: Assistenza legale - Assistenza legale online - Civilista - Studio Legale Roma - Matrimonialista - Avvocati Roma - Avvocato Roma - Consulenza contrattuale Roma - Divorzista - Diritto di Famiglia